È tempo di dichiarazione dei redditi: per gli inquilini come per i proprietari sono previste determinate agevolazioni fiscali in presenza di precisi requisiti. Anche se sinteticamente, vedremo qui di seguito i casi più frequenti, premesso che il requisito fondamentale per godere delle agevolazioni è che il contratto sia regolarmente registrato.
Gli inquilini possono portare in detrazione dall’IRPEF i canoni di locazione pagati se, come abbiamo visto, il contratto è regolarmente registrato, l’alloggio al quale si riferisce è utilizzato come abitazione principale, se sono lavoratori dipendenti. La detrazione è graduata in rapporto al reddito ed in base al tipo di contratto stipulato col proprietario di casa:
– con contratto di locazione stipulato in base alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 –
- 991,60 euro per i primi tre anni di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e l’inquilino è di età compresa tra i 20 e 30 anni,
- 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
– con contratti convenzionali (art. 2 comma 3, art.4 commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998) –
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
– per studenti universitari (o familiare di cui gli stessi risultano fiscalmente a carico) –
- 19% del canone (da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro) se il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato a canone “convenzionale”; l’Università si trovi in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente; il Comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’Università
– per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro –
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro, ma non i 30.987,41 euro; in entrambi i casi la detrazione d’imposta è prevista se il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo; il nuovo Comune si trovi ad almeno 100 km dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione; la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione. In ambedue i casi la detrazione spetta a prescindere dal tipo di contratto e solo per i primi 3 anni dal trasferimento di residenza.
Altre detrazioni, in misura inferiore, sono previste nel caso che il contratto risulti cointestato a due contribuenti, oppure in caso l’occupazione dell’alloggio faccia riferimento ad un periodo di locazione inferiore ai 12 mesi. Superando il reddito di 30.987.41 euro lordi annui non è prevista alcuna detrazione ai fini IRPEF.
I proprietari possono assoggettare i redditi ricavati dalla locazione di uno o più immobili (reddito effettivo) alla tassazione ordinaria che varia in corrispondenza delle varie tipologie di contratto di locazione, oltre che per “scaglioni”; oppure optare per il regime fiscale della “cedolare secca”.
– locazione a tassazione ordinaria –
Il reddito è cumulato agli altri e influisce sulla progressività delle aliquote IRPEF:
- Ad equo canone: si ricorda che dal 30 dicembre 1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;
- in libero mercato: il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni ISTAT) ridotto del 5%. Se si tratta di un immobile di interesse storico o artistico e a seconda della zona in cui si trova, si possono applicare delle detrazioni;
- a canone convenzionale: è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone di locazione.
– locazione con opzione del regime fiscale della “cedolare secca” –
Consiste nell’applicare al canone annuo percepito un’imposta fissa, in sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo relative al contratto di locazione. L’aliquota dell’imposta sostitutiva, a seconda dei tipi ci contratto, può essere del 21% o del 10%.
Quanto riportato è un promemoria, per indicazioni precise sui singoli casi è possibile informarsi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate ( http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=2&pr=PD ) in caso di dubbi, meglio se prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, è preferibile rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un CAF.